Tempo di vacanze e tempo di radio VHF in auto ed attività HF in esterna, ma forse non siamo tutti in regola con i nostri documenti, secondo il Codice delle Comunicazioni.Abbiamo portato con noi la Patente di Stazione, la Comunicazione con la quale ci viene rilasciato il nominativo e la copia della Dichiarazione di Attività (Allegato "A")?? E' accaduto infatti che alcuni colleghi fermi vicino le varie torri o laghi intenti a fare attivazioni e DX, sono stati avvicinati dalle Forze dell'Ordine per un normale controllo sul territorio. Ovviamente è sempre tutto a posto (a meno di non aver dimenticato i documenti a casa!), ma cosa accade se l'apparato (tipo-modello-marca) che abbiamo con noi e con il quale stiamo facendo DX non è stato inserito nella DICHIARAZIONE espressa con l'Allegato "A", dove si dichiara "che la stazione radioelettrica (numero e tipo di apparato - indicazione resa obbligatoria ai sensi dell'art.138 codice comunicazioni) è costituita da .............. e giù la lista degli apparati posseduti??Spesso e sempre più spesso, in perfetta buona fede, accade di non essere in regola, perchè acquistare apparati radio è facile così come è facile venderli. Ma se ad un normale controllo da parte degli Organi preposti, le nostre radio (per tipologia e prestazioni) non sono quelle così come indicate nella copia dell’ALLEGATO “A”, ecco che possono nascere spiacevoli equivoci, con l'inevitabile inutile perdita di tempo prezioso sottratto alla nostra attività DX, oltre che vederci contestare una irregolarità che fa scaturire l'inevitabile sanzione.La pubblicazione di questa pagina sul sito, in pochi giorni mi ha fatto ricevere diverse email da parte di tanti colleghi radioamatori, i quali mi hanno chiesto conferma su quanto letto; a tutti posso rispondere che la normativa è chiara: Vero è che il Decreto del 11 Febbraio 2003 (Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attivita' radioamatoriale) pubblicato sulla G.U n.45 del 24.02.2003 cita al punto 1) comma 4 che “La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui all'allegato A non sono soggette a comunicazioni.”E' pur vero però che lo stesso Decreto del 11 Febbraio 2003 è stato integrato in data successiva, con il Codice delle Comunicazioni del 1 Agosto 2003 n.259, laddove il principio dell'obbligo di comunicazione delle eventuali variazioni di ogni elemento che costituisce la stazione del radioamatore (elementi anagrafici-luogo-apparati) è dapprima espresso all’art. 107 comma 2 e successivamente ribadito all’art. 139 comma 1 sub d) dello stesso Codice. Per altro, Funzionari preposti a tali controlli da me appositamente intervistati, hanno confermato che le variazioni alla Stazione di Radioamatore vanno obbligatoriamente e tempestivamente comunicate, e che l'eventuale discrepanza tra le apparecchiature usate e quelle dichiarate in fase di verifica, è oggetto di contestazione e relativa elevazione di sanzione.Affinchè tutti voi colleghi radioamatori possiate eventualmente risolvere semplicemente ed in tempi brevi questo problema (visto l'approssimarsi delle partenze per le vacanze), ho ritenuto utile creare un
modello in formato .PDF scaricabile gratuitamente da questo sito, dove basta completare a mano i dati personali nei campi lasciati appositamente in bianco e (dopo averne fatta fotocopia) spedirlo a mezzo RACCOMANDATA A.R. alla sede territorialmente competente del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni. In ultimo allegare la fotocopia con la ricevuta della raccomandata alla già voluminosa documentazione che ci portiamo appresso, così da essere aggiornatissimi e quindi in regola, specialmente se portiamo con noi le apparecchiature radio in viaggio verso l'estero. Spero di aver semplificato al massimo la cosa, quasi come bere un buon bicchiere d'acqua fresca !!Alla luce di quanto sopra ecco un ulteriore motivo in più per riflettere e per forzarci di mantenere la calma, quando incrociamo on-air radio-pirati-scortesi che bazzicano sulle frequenze radioamatoriali senza alcun controllo ed in barba alle norme ed ai divieti, ai quali noi radioamatori, invece, siamo costretti a sottostare. Buone vacanze !!!
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2 Commenti:
Ciao Enzo, si vede che in Sicilia ragionano in modo differente dall'Ispettorato Territoriale Lazio del Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni.
Qui da noi in zona "zero" la comunicazione sulla tipologia di apparati posseduti è prevista solo durante la presentazione della prima richiesta di autorizzazione generale e tutto questo perché chi ha scritto l'allegato nr. 26 al Codice delle Comunicazioni Elettroniche ha pensato che i radioamatori fossero assimilabili ai CB!
Ti rendi conto della montagna di carte che si svilupperebbe qualora ogni radioamatore attivo sul territorio dovesse comunicare all'Ispettorato competente la variazione sulla tipologia dei propri apparati? E poi per quelli autocostruiti ad esempio per trasmissioni in microonde?
Io con me ho sempre portato la patente di operatore e la relativa autorizzazione generale e ciò e è sempre bastato per tutti i numerosi controlli che ho avuto nel corso degli anni. SIAMO RADIOAMATORI, NON CB E QUINDI DICHIARARE OGNI VOLTA CHE SI MODIFICA LA TIPOLOGIA DI APPARATI E' CONTRARIO ALLO SPIRITO CHE MUOVE IL SERVIZIO DI RADIOAMATORE. Un radioamatore è uno sperimentatore che un giorno può sperimentare con un apparato radio, il giorno dopo può decidere di cambiarlo e sperimentare con un altro senza tutta questa inutile burocrazia tutta italiana...
Buon Giorno,
vorrei rispondere con documenti ufficiali del ministero per togliere ogni dubbio:
http://www.comunicazioni.it/binary/min_comunicazioni/normativa/DM_2003_02_11.pdf
articolo 1 comma 4 chiarisce la questione:
4. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui
all’allegato A non sono soggette a comunicazioni.
credo che il sito del ministero sia la fonte più attendibile, spero di essere stato utile...
saluti!
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